Formazione particolare e aggiuntiva per i preposti.
Il D.Lgs. 81/2008, art.37 regola la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Così come per la formazione generale e specifica, anche la formazione dei preposti è stata definita dall'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011.
Nello specifico il Testo Unico della Sicurezza riporta:
Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo (...).
L'accordo 21/12/2011 prevede che la durata minima del modulo per preposti sia di 8 ore e si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti deve essere "adeguata e specifica". L'accordo prevede quindi il contenuto minimo del corso di formazione.
Recentemente, la Legge 215/2021 ha aggiunto una modifica all'articolo 37:
Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
Dalla lettura di questo comma, si evince che la formazione deve essere fatta in presenza e non con altre metodologie e deve essere ripetuta ogni 2 anni o anche prima se reso necessario.
Dovrebbe uscire un Accordo Stato-Regioni che apporterebbe modifiche alla formazione dei preposti rispetto a come la conosciamo a oggi.
Si erogano corsi di formazione adeguata e specifica per i preposti presso i tuoi luoghi di lavoro.