Piano di lavoro per bonifica dell'amianto

Redazione del piano di lavoro per demolizione o rimozione dell'amianto.

Foto di una copertura con lastre ondulate in fibre di cemento-amianto.

Il Testo Unico della Sicurezza, in merito ai lavori che prevedono la presenza del materiale amianto, dispone:

Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.

D.Lgs. 81/2008, art.256, comma 2

Detti lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui al D.Lgs. 152/2006, art.212 ovvero essere iscritte all'albo nazionale gestori ambientali.

Il piano di lavoro come si può immaginare, deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.

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Il piano di lavoro, una volta redatto, deve essere inviato all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro tale periodo, l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può iniziare con i lavori. Qualora vi sia un'urgenza per eseguire la bonifica, non vi è l'obbligo del preavviso di 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Il piano di lavoro deve riportare informazioni in merito al lavoro da eseguire e deve contenere almeno i seguenti punti:

  1. rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto
  2. fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale
  3. verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto
  4. adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori
  5. adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali
  6. adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'art.254, delle misure di cui all'art.255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico
  7. natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile
  8. luogo ove i lavori verranno effettuati
  9. tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto
  10. caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e)
Foto di una copertura parzialmente bonificata dai materiali contenenti amianto.
Una copertura parzialmente bonificata.

La foto scattata riporta una copertura parzialmente bonificata dai materiali contenenti amianto. Sono state rimosse le lastre ondulate in fibre di cemento-amianto non portanti e sono state installate lastre ondulate in lamiera grecata portante. Escluse le onduline dei punti luce che continuano a non essere portanti, per questo sono state installate reti anticaduta all'interno, ora la copertura è diventata sicura per la salute e sicurezza dei lavoratori che vi possono accedere per es. esigenze manutentive.

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