Redazione del piano di lavoro per demolizione o rimozione dell'amianto.
Il Testo Unico della Sicurezza, in merito ai lavori che prevedono la presenza del materiale amianto, dispone:
Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
Detti lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui al D.Lgs. 152/2006, art.212 ovvero essere iscritte all'albo nazionale gestori ambientali.
Il piano di lavoro come si può immaginare, deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
Il piano di lavoro, una volta redatto, deve essere inviato all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro tale periodo, l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può iniziare con i lavori. Qualora vi sia un'urgenza per eseguire la bonifica, non vi è l'obbligo del preavviso di 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
Il piano di lavoro deve riportare informazioni in merito al lavoro da eseguire e deve contenere almeno i seguenti punti:
La foto sopra riportata è stata scattata presso una copertura parzialmente bonificata dai materiali contenenti amianto. Sono state rimosse le lastre ondulate in fibre di cemento-amianto non portanti e sono state installate lastre ondulate in lamiera grecata portante. Escluse le onduline dei punti luce che continuano a non essere portanti, per questo sono state installate reti anticaduta all'interno dei fori. Ora la copertura è diventata sicura per la salute e sicurezza dei lavoratori che vi possono accedere per eventuali esigenze manutentive.