Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Redazione del POS specifico per imprese esecutrici nei cantieri temporanei o mobili, conforme al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV.

Immagine di alcune persone che consultano un piano operativo di sicurezza in un cantiere edile all'aperto.

Cos'è il POS e chi deve redigerlo

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve redigere prima dell'inizio dei lavori in un cantiere temporaneo o mobile, in conformità al D.Lgs. 81/2008, art.89 e Allegato XV.

Rappresenta il dettaglio valutativo delle lavorazioni che la singola impresa andrà a svolgere in quel determinato cantiere, prendendo in considerazione le attrezzature impiegate, le sostanze utilizzate, le procedure operative e le misure di prevenzione adottate per la tutela dei propri lavoratori.

Quando serve?

I lavoratori autonomi non devono redigere il POS perché sono previsti altri requisiti che semplificano la presenza di detti lavoratori in cantiere.

Invece, tutte le imprese esecutrici devono redigere il POS, a prescindere dalla durata, anche per "cantieri piccoli" di "breve" durata (uno o più giorni).

Chi è il Committente e il Responsabile dei Lavori

Il Testo Unico della Sicurezza, definisce:

Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

Responsabile dei Lavori: il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti; nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006 il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.

D.Lgs. 81/2008, art.89

Gli obblighi del Committente e dell'Impresa Esecutrice

Nella gestione dei cantieri, sia il committente (privato o pubblico) sia l'impresa esecutrice hanno ruoli e responsabilità ben definiti dalla normativa, che spesso vengono sottovalutati o gestiti con superficialità:

  • Il Committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie e verificare che la documentazione di cantiere (compreso il POS) sia presente e idonea prima dell'avvio dei lavori. Affidarsi con superficialità, espone al rischio di sospensione dei lavori in caso di controlli;
  • L'Impresa Esecutrice non può limitarsi a presentare un documento generico o ricopiato. Il POS deve rispecchiare fedelmente quanto accade in cantiere; in caso contrario, il Coordinatore per la Sicurezza (CSE) non potrà autorizzare l'ingresso o l'inizio delle lavorazioni.

Differenza tra POS, PSC e DVR

È fondamentale non confondere questi tre strumenti di sicurezza:

  • Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) analizza i rischi generali legati all'impresa e alle sue sedi fisse;
  • Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) è redatto dal Coordinatore per la Sicurezza (CSP/CSE) per conto del Committente per gestire le interferenze tra più imprese nel cantiere;
  • Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) è il piano d'azione specifico dell'impresa esecutrice che stabilisce come opererà in sicurezza all'interno di quel determinato cantiere, integrandosi con le indicazioni del PSC.

Integrazione nei cantieri edili e aggiornamenti

Il POS deve essere contestualizzato al singolo cantiere prima dell'inizio delle attività e deve essere aggiornato ogni volta che si verificano varianti significative nelle lavorazioni, nell'introduzione di nuove attrezzature o nell'ingresso di nuove maestranze o subappaltatori.

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