Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro. Redazione del DVR specifico.
Il D.Lgs. 81/2008 dall'articolo 187 all'articolo 198 determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito. Definisce i valori limite di esposizione, la valutazione del rischio, le misure di prevenzione e protezione, uso dei dispositivi di protezione individuali (otoprotettori), le misure per la limitazione dell'esposizione, l'informazione e la formazione da erogare ai lavoratori e la sorveglianza sanitaria.
Il rumore può essere ambientale piuttosto che generato da specifiche attrezzature o macchine che si utilizzano per un tempo più o meno limitato. Il rumore può essere costante, ciclico o fluttuante.
Il rumore può dare luogo a diverse tipologie di malattie professionali. Il rumore otolesivo può portare a ipoacusia percettiva bilaterale, gli effetti extrauditivi del rumore possono portare a malattie dell'apparato cardiocircolatorio, digerente, endocrino e neuropsichiche, e infine, gli sforzi prolungati delle corde vocali possono portare a noduli alle corde vocali.
La corretta valutazione del rischio e l'individuazione delle idonee misure di prevenzione e protezione deve prevenire gli effetti sulla salute (uditivi e non uditivi) e gli effetti indiretti sulla sicurezza. La valutazione del rischio rumore deve considerare l'efficienza e l'efficacia degli otoprotettori utilizzati da parte dei lavoratori. Gli otoprotettori più comuni sono tappi a inserto, archetti o cuffie. I DPI per la protezione dell'udito possono essere indossati singolarmente o possono essere incorporati in altri DPI, come per esempio: elmetto e otoprotettori assemblati insieme.
Il datore di lavoro, una volta concluso la valutazione del rischio, deve informare i propri lavoratori in merito agli esiti ovvero al livello di rumore al quale essi sono esposti. La valutazione del rischio rumore deve essere aggiornata con cadenza quadriennale.
Le imprese esecutrici che operano all'interno di cantieri edili, oltre agli altri dati, devono indicare gli esiti della valutazione del rischio rumore anche all'interno del piano operativo di sicurezza (POS) relativo al singolo cantiere:
L'esito del rapporto di valutazione del rumore
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