Formazione particolare e aggiuntiva per i preposti.
Il D.Lgs. 81/2008, art.37 regola la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Come per la formazione generale e specifica, anche la formazione dei preposti è definita dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17/04/2025.
Nello specifico, il Testo Unico della Sicurezza riporta:
Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo (...).
L'Accordo del 17/04/2025 prevede prima di tutto che:
Al corso per preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori.
La durata minima del corso per la formazione dei preposti è di 12 ore. L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Si erogano corsi di formazione adeguati e specifici per i tuoi preposti direttamente presso i tuoi luoghi di lavoro.
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