Coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
L'oggetto dell'argomento è la gestione della sicurezza di tutte le attività di cantiere che prevedibilmente possono esporre a rischi sulla salute e sicurezza i lavoratori interessati. I rischi possono derivare dalle interferenze impresa-impresa e cantiere-ambiente esterno e viceversa.
Qualunque attività inizia dalla volontà di un soggetto che ha intenzione di realizzare un'opera e dunque effettuare lavori il quale dispone del potere decisionale e di spesa al fine di ragiungere l'obiettivo; questo soggetto si chiama committente. Il luogo ove queste attività si svolgono si chiama cantiere temporaneo o mobile.
In relazione alle lavorazioni in cantiere e agli obblighi del committente, il Testo Unico della Sicurezza dispone:
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione (CSP).4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
Il coordinamento è diviso in due fasi: la fase di progettazione ed esecuzione. Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP), redige il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e il fascicolo dell'opera con l'obiettivo di evitare o ridurre al minimo le interferenze sopra descritte e relative esposizioni ai rischi da parte dei lavoratori anche in considerazione delle manutenzioni da effettuare successivamente alla realizzazione dell'opera. Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e l'applicazione delle disposizioni pertinenti contenute nei piani di sicurezza, anche e soprattutto con sopralluoghi in cantiere.
Nei cantieri dove non si ricopre il ruolo di coordinatore, si fornisce consulenza tecnica alle imprese nella redazione documentale prevista dalla normativa vigente: