Valutazione effettuata in conformità alla normativa vigente e redazione del DVR specifico.
Si stima che l'amianto sia stato impiegato in qualcosa come circa 3000 applicazioni con il marchio 'Eternit': colle per pavimenti, isolamenti per infissi e tubazioni, in edilizia spesso accoppiato con il cemento, nelle coperture, nelle pareti e soffiti, come isolamento all'incendio, ecc., è facile comprendere che può essere presente in molteplici prodotti.
Dato che le fibre di amianto sono molto sottili, circa 500 volte più piccole di un capello umano, sono molto pericolose in caso soprattutto di inalazione, ma purtroppo non solo. Il principale organo di bersaglio dell'amianto sono i polmoni.
L'amianto in un breve periodo, latenza di circa 8-10 anni da luogo all'asbestosi ("irritazione" polmonare). Invece, nel lungo periodo, latenza di circa 30-40-50 anni, da luogo al mesotelioma, una malattia cancerogena ai polmoni.
I proprietari di edifici con presenza di 'mca' ovvero materiali contententi amianto hanno l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio amianto. I datori di lavoro sono prima di tutti chiamati a rispondere a questo obbligo normativo al fine di cautelare e tutelare la salute dei lavoratori che presenziano in questi luoghi.
La valutazione ha l'obiettivo di determinare la qualità dell'amianto presente, lo stato di conservazione, la qualità dell'aria e quanto può essere pericoloso l'amianto per la presenza delle persone che possono inalare le fibre, lavoratori e non solo.
Nei luoghi di lavoro, la valutazione effettuata e il DVR speficio redatto, in conformità con la normativa vigente, da la possibilità al datore di lavoro di gestire correttamente il rischio inerente ai materiali contenti amianto presenti e anche definire le idonee misure di prevenzione e protezione atte a tutelare le persone interesate dall'esposizione al rischio amianto.